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[1]1. Le richieste di assistenza giudiziaria ed i relativi documenti nonche' le comunicazioni prevedute dall'articolo 33 devono essere redatte nella lingua ufficiale di una delle Parti contraenti. L'aggiunta di traduzioni non puo' essere richiesta.

[2]2. Le richieste ed i documenti relativi nonche' le comunicazioni prevedute dall'art. 33 sono esenti da ogni legalizzazione.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art35 · fonte del testo