Art. 35 — Traduzioni e legalizzazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]1. Le richieste di assistenza giudiziaria ed i relativi documenti nonche' le comunicazioni prevedute dall'articolo 33 devono essere redatte nella lingua ufficiale di una delle Parti contraenti. L'aggiunta di traduzioni non puo' essere richiesta.
[2]2. Le richieste ed i documenti relativi nonche' le comunicazioni prevedute dall'art. 33 sono esenti da ogni legalizzazione.
Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025
