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Nei casi preveduti dall'art. 7 le Parti contraenti si consegneranno provvisoriamente, ai fini del procedimento penale, le persone per le quali, secondo il presente Trattato, e' obbligatoria l'estradizione, in quanto gli interessi della giustizia della Parte richiesta non vi si appongano. La Parte richiedente riconsegnera' senza indugio la persona perseguita, su richiesta dell'altra Parte, ed in ogni caso non appena terminato il procedimento penale.

Testo in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art8 · fonte del testo