Art. 10 — Trasmissione delle richieste di estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 73 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. Le richieste di estradizione da parte italiana potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Regno d'Italia direttamente al Ministro della Giustizia del Reich (Reichsminister der Justiz).
tolto: 2. Le richieste di estradizione da parte germanica potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Reich e, quando si tratti di procedimenti penali pendenti innanzi alle Autorita' giudiziarie militari germaniche, dal Comando Supremo delle Forze Armate, direttamente al Ministro della Giustizia del Regno d'Italia.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art10 · fonte del testo