Art. 11 — Documentazione della richiesta di estradizione
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1942 al 9 maggio 2025. 73 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. La richiesta di estradizione deve essere corredata da un mandato di cattura od altro atto equivalente o da una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorita' giudiziaria della Parte richiedente.
tolto: 2. La richiesta od i relativi documenti devono contenere tutti i dati essenziali sulle generalita' della persona perseguita, in particolare sulla sua cittadinanza, e sul reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo, nonche' il testo delle disposizioni della legge penale applicabili.aggiunto: Trattato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1344~art11 · fonte del testo