Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025. 84 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'estradizione puo' essere rifiutata se le autorita' dello Stato richiesto sono competenti, secondo la propria legge, a giudicare del reato formante oggetto della domanda di estradizione.
tolto: Se contro la persona di cui si chiede la estradizione e' in corso un procedimento penale, o se la persona suddetta e' detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna puo' essere differita, fino a quando il relativo procedimento non sia definito, e, in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art10 · fonte del testo