Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1930 al 9 maggio 2025. 111 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: La decisione del Tribunale arbitrale e della Corte permanente di giustizia internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti. Le Parti contraenti si impegnano a non adottare, per la durata del procedimento della Commissione di conciliazione, del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale, qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione permanente di conciliazione, ovvero l'esecuzione della decisione del Tribunale arbitrale o della Corte permanente di giustizia internazionale. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una Parte, ordinare provvedimenti di cautela, in quanto questi possano essere eseguiti dalle Parti in via amministrativa. La Commissione permanente di conciliazione puo' del pari fare proposte allo stesso scopo.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-24;823~art10 · fonte del testo