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[1]L'estradizione puo' essere rifiutata se le autorita' dello Stato richiesto sono competenti, secondo la propria legge, a giudicare del reato formante oggetto della domanda di estradizione.

[2]Se contro la persona di cui si chiede la estradizione e' in corso un procedimento penale, o se la persona suddetta e' detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna puo' essere differita, fino a quando il relativo procedimento non sia definito, e, in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art10 · fonte del testo