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[1]La domanda di estradizione sara' presentata direttamente dal Ministero degli affari esteri dello Stato richiedente al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto.

[2]L'estradizione sara' accordata in base ad una sentenza di condanna, anche in contumacia, o a un mandato di cattura, o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovra' indicare la natura e la gravita' del fatto imputato, e le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

[3]I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, e possibilmente con i contrassegni personali, la fotografia delle persone reclamate, e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identita'.

[4]La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art11 · fonte del testo