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[1]Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti e' reclamata al tempo stesso da altri Stati, si dara' la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto, sia piu' grave.

[2]Se i reati si ritenessero della stessa gravita' sara' data la preferenza alla domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti e' il Paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si dara' la preferenza, purche' le sue leggi permettano di procedere contro la stessa, per i reati commessi nel territorio degli altri Stati richiedenti.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art13 · fonte del testo