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[1]Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da altro Stato, sara' concesso su semplice domanda presentata a norma dell'art. 11 della presente convenzione, dalle autorita' del Paese che ha chiesto l'estradizione.
[2]Il permesso di transito sara' dato con provvedimento del Ministero competente del Paese richiesto per il transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di uno dei reati di cui al precedente art. 8 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.
[3]Il trasporto del detenuto si effettuera' coi mezzi piu' rapidi, sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto.
Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025
