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[1]Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformita' delle leggi del Paese richiesto.

[2]Le spese relative sono a carico del Paese richiesto, tranne quelle riguardanti l'esecuzione di perizie, che vanno a carico del Paese richiedente.

Testo in vigore dal 25 maggio 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-04-17;518~art20 · fonte del testo