[1]L'individuo che e' estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, quale imputato di reato passibile della pena di morte o della prigione perpetua (ergastolo), non potra', in seguito al procedimento a suo carico, essere condannato a una di dette pene, e dovra', in sostituzione, essere a lui inflitta la pena della reclusione nella durata rispettiva di anni 30 e di anni 25.

[2]Qualora invece si tratti di individuo, gia' condannato irrevocabilmente, ed estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, le pene della morte o della prigione perpetua a lui inflitte saranno di diritto commutate nella pena della reclusione per la durata rispettivamente di anni 30 e di anni 25.

[3]Una copia autentica della sentenza irrevocabile sara' trasmessa al Governo del Venezuela per essere allegata al relativo incartamento aperto presso la Corte federale di cassazione della Repubblica, tribunale competente in materia di estradizione.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art16 · fonte del testo