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Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita una Commissione per l'iscrizione sul "Registro dei committenti lavoro a domicilio". La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti. Detta Commissione sara' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

  • a)dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;
  • b)da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse. I membri della Commissione durano in carica due anni. Le domande d'iscrizione al Registro di cui all'art. 2 dovranno essere respinte quando:
  • 1)risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione - a qualsiasi titolo - di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;
  • 2)trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigienica oppure priva di cautele sanitarie.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art3 · fonte del testo