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Quando per ragioni di urgenza il lavoro a domicilio deve essere svolto in ore notturne o festive, il lavoratore ha diritto alle percentuali di maggiorazione stabilite dai contratti collettivi.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art7 · fonte del testo