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Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituito un "Registro dei lavoratori a domicilio", nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio. L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, coll'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264. E' ammessa la richiesta nominativa.

Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264~art8 · fonte del testo