Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituito un "Registro dei lavoratori a domicilio", nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio. L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, coll'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264. E' ammessa la richiesta nominativa.
Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 20 gennaio 1974
