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[1]I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purche' questi non superino i seguenti limiti:

  • a)trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

[2]fanciulli maschi.................................. kg. 10 " femmine................................. kg. 5 adolescenti maschi................................ kg. 20 " femmine............................... kg. 15

  • b)trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
  • c)trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
  • d)trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art14 · fonte del testo