Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
Abrogato dal 23 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con il termine "notte" si intende:
tolto: a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;
tolto: b) per gli adolescenti di eta' superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5. In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art16 · fonte del testo