Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Con il termine "notte" si intende:

tolto: a) per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

tolto: b) per gli adolescenti di eta' superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5. In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art16 · fonte del testo