Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Con il termine "notte" si intende:

  • a)per i fanciulli e gli adolescenti fino a 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;
  • b)per gli adolescenti di eta' superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5. In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art16 · fonte del testo