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I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentite dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art19 · fonte del testo