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Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:

  • a)addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli articoli 3, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 24;
  • b)lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli articoli 3, primo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 24;
  • c)occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;
  • d)occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, sempreche' disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento piu' favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art2 · fonte del testo