La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per:

  • d)periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 42 parole tolte, 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datoriaggiunto: La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, tolto: e' aggiunto: anche speciale, disciplinato dalle norme aggiunto: vigenti. 2. Ai fini della presente leggetolto: . Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti. aggiunto: si intende per:

aggiunto: d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art1 · fonte del testo