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In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art21 · fonte del testo