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E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. L'allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999. 111 parole tolte, 163 parole aggiunte.

tolto: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attivita' non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 18 anni, nonche' i lavori per i quali la occupazione degli stessi puo' essere consentita dall'Ispettoratoaggiunto: E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro tolto: previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrita' fisicaaggiunto: . Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. L'allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art6 · fonte del testo