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I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico. L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art8 · fonte del testo