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I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. L'idoneita' dei minori indicati al comma 1 all'attivita' lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non puo' essere adibito. Il giudizio sull'idoneita' o sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potesta' genitoriale. Questi ultimi hanno facolta' di richiedere copia della documentazione sanitaria. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti
Testo in vigore dal 23 ottobre 1999 al 10 ottobre 2000
