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L'idoneita' dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche. Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica. Per le attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicita' delle visite e' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 23 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;977~art9 · fonte del testo