Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:
- a)acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;
- b)vetrerie;
- c)cartiere;
- d)zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;
- e)riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.
Testo vigente dal 27 aprile 1934
