Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

  • a)acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione lamiere e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;
  • b)vetrerie;
  • c)cartiere;
  • d)zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;
  • e)riduzione del minerale d'oro; nonche' adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art14 · fonte del testo