[1]Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro e' consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non puo' superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

[2]Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non puo' superare le otto ore e mezzo.

[3]L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

[4]I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

[5]L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi eta' non puo' durare senza interruzione piu' di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo puo', in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui, si svolge il lavoro.

[6]E' vietato adibire le persone, di cui all'art. 11, al trasporto di pesi, piu' di quattro ore durante la giornata di lavoro. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1940, n. 1109

2

La L. 16 luglio 1940, n. 1109, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni sindacali interessate, puo' sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli".

Testo vigente dal 31 agosto 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1940

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 31 agosto 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 luglio 1940, n. 1109

    La L. 16 luglio 1940, n. 1109, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni sindacali interessate, puo' sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 della legge 26 aprile 1934-XII, n. 653, sul lavoro delle donne e dei fanciulli".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art17 · fonte del testo