[1]Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:6

[2]Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

[3]Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto puo' essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attivita'; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovra' essere udito altresi' il Ministero dell'interno.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 1986, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 1/8/1986, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e..."."

Testo vigente dal 2 agosto 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 210/1986

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1986

    Alla luce dei principi già affermati a proposito di ipotesi di ingiustificato trattamento discriminatorio della donna lavoratrice rispetto all'uomo, il divieto di lavoro notturno femminile disposto dall'art. 12, comma primo, della legge 26 aprile 1934, n. 653 (riguardante la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), appare lesivo dell'art. 37, primo comma, Cost., che riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo, ed a norma del quale, peraltro, rimangono salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti della stessa legge n. 653 del 1934 in quanto siano giustificate dall'adempimento della essenziale funzione femminile familiare e siano volte ad assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. È pertanto costituzionalmente illegittima detta disposizione, limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque età e...". - S. n. 137/1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, e di altre disposizioni che fissano l'età del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo.

    Art. 12 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 1 Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro · Art. 13 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 2 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1986

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1934 al 2 agosto 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 1986, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 1/8/1986, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e..."."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art12 · fonte del testo