[1]Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze e' vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti:6
[2]Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.
[3]Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque eta' e per i minori degli anni diciotto puo' essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attivita'; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovra' essere udito altresi' il Ministero dell'interno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
6La Corte Costituzionale con sentenza 9 luglio 1986, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 1/8/1986, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo limitatamente alle parole: "per le donne di qualunque eta' e..."."
Testo vigente dal 2 agosto 1986
