[1]Il Ministro per le corporazioni ha facolta':
- a)di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non piu' di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;
- b)di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove cio' sia richiesto da condizioni speciali di clima;
- c)di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando cio' sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;
- d)di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.
[2]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520
4Il D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, [...] sono demandate all'Ispettorato del lavoro".
Testo vigente dal 16 luglio 1955
