[1]I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

  • a)trasporto a braccia od a spalla:

[2]maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;

[3]maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;

[4]femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;

[5]femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;

[6]femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

  • b)trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
  • c)trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

[7]Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.

Testo vigente dal 27 aprile 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art11 · fonte del testo