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[1]Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.
[2]I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.
[3]In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione puo' essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.
Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 27 aprile 2001
