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[1]Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

[2]I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

[3]In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione puo' essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

Testo in vigore dal 27 aprile 1934 al 27 aprile 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 11/1983

    Questione inammissibile
    24 gennaio 1983

    È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dell'art. 18 legge 26 aprile 1934, n. 653, nella parte in cui prescrive, per le donne, in caso di orario superiore alle sei ore, un riposo intermedio di un'ora, in quanto il giudice remittente si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione senza il minimo riferimento alla concreta fattispecie. - S. nn. 108, 109, 158 e 188/82 e o. n. 203/82.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 18 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art18 · fonte del testo