Art. 1 — (Denominazione del prodotto) 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti
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La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1990 al 6 marzo 1992
