Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Art. 6 — Contrassegno per il prodotto disossato

Il prosciutto di Parma, dopo l'applicazione del contrassegno, puo' essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovra' essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalita' che verranno determinate nel regolamento di esecuzione. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 20 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-13;26~art6 · fonte su Normattiva