Art. 8 — Divieto di denominazioni concorrenti
L'uso delle denominazioni geografiche riferentisi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'articolo 2 o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni e' vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione - con riferimento al prosciutto - da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1970, n. 506. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a cinque millimetri di altezza e cinque millimetri di larghezza.
Testo vigente dal 20 febbraio 1990
