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Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 204/1983

    Parametro
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, in quanto l'ordinanza di rinvio propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, non consentendo l'identificazione del thema decidendi.

    Art. 3 cost. · Art. 16 Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale · Art. 13 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 59 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art13 · fonte del testo