Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, in quanto l'ordinanza di rinvio propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, non consentendo l'identificazione del thema decidendi.
Art. 3 cost. · Art. 16 Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale · Art. 13 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 59 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1939 al 11 gennaio 2000. 42 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art13 · fonte del testo