Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1939 al 29 agosto 1972. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto e' stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione e' soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

[2]sulle prime L. 20.000, otto per cento, sulle successive L. 80.000, quindici per cento, sulle successive L. 100.000, venti per cento, sulle successive L. 300.000, venticinque per cento, sul resto trenta per cento.

[3]Ove l'esportatore non ritengo di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso e' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 29 agosto 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art37 · fonte del testo