Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art37 · fonte del testo