Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. 191 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art37 · fonte del testo