Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1972 al 25 aprile 1998. Leggi il testo vigente →
[1]((Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente: fino a lire 1.000.000: otto per cento; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento; oltre lire 21.000.000: trenta per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico)).
[2]Ove l'esportatore non ritengo di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso e' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.
Testo in vigore dal 29 agosto 1972 al 25 aprile 1998
