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L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1972 al 25 aprile 1998. 162 parole tolte, 191 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e' soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente: fino a lire 1.000.000: otto per cento; da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento; da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento; oltre lire 21.000.000: trenta per cento. Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico.

tolto: Ove l'esportatore non ritengo di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso e' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.aggiunto: L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art37 · fonte del testo