Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. 7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
Testo in vigore dal 25 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
