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I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975
