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((I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale)). Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000
