Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art58 · fonte del testo