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[1]Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la multa da lire 1000 a lire 50.000.

[2]Il trasgressore e' tenuto inoltre ad, eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

[3]Quando la riduzione della cosa in pristino non sia posabile, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

[4]Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 204/1983

    Parametro
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, in quanto l'ordinanza di rinvio propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, non consentendo l'identificazione del thema decidendi.

    Art. 3 cost. · Art. 16 Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale · Art. 13 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 59 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art59 · fonte del testo