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[2]Il trasgressore e' tenuto inoltre ad, eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.
[3]Quando la riduzione della cosa in pristino non sia posabile, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.
[4]Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975
