Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, in quanto l'ordinanza di rinvio propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, non consentendo l'identificazione del thema decidendi.
Art. 3 cost. · Art. 16 Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale · Art. 13 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 59 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000.
tolto: Il trasgressore e' tenuto inoltre ad, eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.
tolto: Quando la riduzione della cosa in pristino non sia posabile, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.
tolto: Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art59 · fonte del testo