Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La sanzione penale, prevista nell'art. 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, a carico di colui che si dedichi, senza autorizzazione o concessione da parte dell'autorità amministrativa, alla ricerca di cose d'interesse archeologico non ancora venute alla luce, intende preservare da una ricerca incoordinata, incontrollata ed incauta e da ogni azione depredatoria tali cose, le quali appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Il reato, così configurato (e per la sussistenza del quale non importa che nella zona della ricerca esistano effettivamente oggetti vetusti, che l'esistenza ne sia nota all'agente e che essi effettivamente posseggano interesse archeologico) presuppone nell'agente la volontà di svolgere la suddetta attività e quindi attiene sicuramente ad un fatto proprio del soggetto che lo compie. Ciò è sufficiente per escludere che la norma citata sia in contrasto con il principio della personalità della pena, contenuto nel primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. V. 3/1956 C; 39/1959 C; 67/1963 B; 79/1963.
Art. 27 cost. · Art. 41 cost. · Art. 45 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 68 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.
tolto: Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la, disposizione dell'art. 59.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art68 · fonte del testo