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[1]((Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca le disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000)).
[2]Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la, disposizione dell'art. 59.
Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 11 gennaio 2000
