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[1]Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.
[2]Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la, disposizione dell'art. 59.
Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975
