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[1]Senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

[2]Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la, disposizione dell'art. 59.

Testo in vigore dal 8 agosto 1939 al 28 marzo 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/1964

    Questione infondata
    23 giugno 1964

    La sanzione penale, prevista nell'art. 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, a carico di colui che si dedichi, senza autorizzazione o concessione da parte dell'autorità amministrativa, alla ricerca di cose d'interesse archeologico non ancora venute alla luce, intende preservare da una ricerca incoordinata, incontrollata ed incauta e da ogni azione depredatoria tali cose, le quali appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Il reato, così configurato (e per la sussistenza del quale non importa che nella zona della ricerca esistano effettivamente oggetti vetusti, che l'esistenza ne sia nota all'agente e che essi effettivamente posseggano interesse archeologico) presuppone nell'agente la volontà di svolgere la suddetta attività e quindi attiene sicuramente ad un fatto proprio del soggetto che lo compie. Ciò è sufficiente per escludere che la norma citata sia in contrasto con il principio della personalità della pena, contenuto nel primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. V. 3/1956 C; 39/1959 C; 67/1963 B; 79/1963.

    Art. 27 cost. · Art. 41 cost. · Art. 45 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico · Art. 68 Tutela delle cose d'interesse artistico o storico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art68 · fonte del testo