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E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresi', spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 5 gennaio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 364/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) e dell'art. 3, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura), sollevata, in riferimento ag…

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art3 · fonte su Normattiva