Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1972 al 5 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568. Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale e' previsto il divieto di cui al comma precedente. Le lavoratrici saranno, altresi', spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 5 gennaio 1997
